mercoledì 5 febbraio 2014

GIORNO DEL RICORDO AL VILLAGGIO DEL PESCATORE 2014


DOMENICA 9 FEBBRAIO 2013 ALLE ORE 15.30


In occasione delle Celebrazioni del 10 anniversario dell'istituzione 
del Giorno del Ricordo, il Gruppo Ermada Flavio Vidonis in 
 collaborazione con il Comitato Dieci Febbraio, la Lega Nazionale,
 l'ANVGD Trieste,  Libero Comune di Pola in Esilio ed il Gruppo Speleologico
 Flondar deporranno presso il Monumento del Villaggio 
del Pescatore (Biblioteca) una corona  d'alloro 
a ricordo delle Vittime degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

A seguire verrà proiettato nella Biblioteca del Villaggio 
del Pescatore il documentario DVD "LA CISTERNA" realizzato 
 dal regista Dorino Minigutti e prodotto da Immaginaria in 
 collaborazione con lo stesso Libero Comune grazie al 
contributo del Fondo Regionale per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia 

La cittadinanza è invitata a partecipare.




DVD LA CISTERNA

Dopo la messa in onda del nostro documentario “La cisterna” sulla
 rete regionale Rai del Friuli Venezia Giulia e la notizia della sua 
 uscita su alcuni quotidiani cresce l’interesse nei suoi confronti
 e richieste per poterne disporre sono già pervenute alla Redazione.
 Ultimamente il DVD è stato presentato a Roma, al Villaggio 
Giuliano- Dalmato, su invito di Aldo Clemente, già Segretario generale dell’Opera 
per l’Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati, che ha inteso presentarlo, oltre
 che agli esuli, ai rappresentanti delle comunità “foreste” presenti a Roma.
Buono l’afflusso di pubblico che ha altamente apprezzato la proiezione del nostro
 documentario. Nell’occasione sono state formulate anche prospettive per futuri 
interventi ed iniziative. Il 23 giugno alle 17.30 il DVD, già presentato in passato 
presso la sede dell’Unione degli Istriani, lo sarà anche presso la sede dell’Associazione 
delle Comunità Istriane in via Belpoggio 29/1 a Trieste. Lo scorso 21 aprile, intanto, 
il Libero Comune di Pola in Esilio ha inviato ufficialmente copia del DVD al Ministero 
 dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica.
Come noto, l’audiovisivo, concepito dal nostro direttore Silvio Mazzaroli, è stato
 realizzato dal regista Dorino Minigutti e prodotto da Immaginaria in collaborazione
 con lo stesso Libero Comune grazie al contributo del Fondo Regionale per l’Audiovisivo 
del Friuli Venezia Giulia. È suddiviso in tre parti: un documentario su Foibe ed Esodo,
 interviste ad alcuni istriani “rimasti” e un’ampia sintesi dello spettacolo teatrale 
“La cisterna - Istria terra amata”. La confezione contiene anche un opuscolo che
 traccia una sintesi delle vicende istriane dalla preistoria fino ad oggi. Di seguito 
pubblichiamo la lettera di presentazione del DVD e dell’opuscolo nella quale la nostra
 associazione auspica che il Ministero voglia segnalare ai Provveditorati regionali tale 
opera affinché possa avere diffusione nelle scuole, specie superiori, per le quali 
del resto è stata specificamente pensata. Il nostro Comune in Esilio, fondato nel 1967 
a perenne memoria della grande tragedia giuliana e più specificamente di Pola
 e delle sue Vittime, tra i propri fini istituzionali prioritari annovera la tutela della cultura 
istriana con una serie di iniziative a carattere multimediale, nel cui ambito trovano
 spazio significativo quelle rivolte al mondo della scuola.
Ciò si colloca in sintonia con la Legge 30 aprile 2004 istitutiva del “Giorno del Ricordo”
 (approvata dal Parlamento italiano con voto quasi unanime) e con le più recenti intese
 tra gli Organi competenti di codesto Ministero e le Organizzazioni degli Esuli, culminate
 nel Convegno del 23 febbraio scorso, rivolte a promuovere una più diffusa conoscenza 
giovanile del grande dramma occorso nella Venezia Giulia ed in Istria fra il 1943 ed il 1947.
 In questa ottica, il Comune di Pola in Esilio ha realizzato, oltre ad una cospicua serie 
di iniziative a mezzo stampa, uno spettacolo teatrale (“La Cisterna - Istria terra amata”)
 che è stato presentato con successo di critica e di pubblico in molte sedi ed intende
 testimoniare dal vivo la tragedia di una famiglia istriana travolta dalla guerra 
e dalle sue nefaste conseguenze. Stante l’interesse suscitato dalle rappresentazioni, 
l’opera è stata utilizzata, in forma ridotta e come “filo conduttore”, per la realizzazione 
del DVD che si acclude alla presente e che trova completamento in un agile libretto
 di sintesi storica dalle origini ai nostri giorni, ad uso precipuo degli studenti e del corpo insegnante.
Il nostro Comune è onorato di presentare a codesto Ministero l’acclusa copia dell’audiovisivo, 
che contiene utili integrazioni tratte da documentari d’epoca e soprattutto da testimonianze 
dirette degli Esuli (in specie di Rovigno e di Pola, che venne abbandonata da oltre nove decimi
 della popolazione residente) ma anche di coloro che non ebbero la possibilità di esodare
 e diedero origine ad una piccola minoranza di espressione italiana, in un contesto quasi totalmente 
croato. Nel restare a disposizione per ogni ulteriore supporto informativo che dovesse rendersi 
necessario, si chiede di valutare la congruità dell’iniziativa dal punto di vista della distribuzione 
scolastica, in particolare nelle classi degli Istituti superiori, e della conseguente segnalazione 
ministeriale agli Organi regionali preposti, per il seguito di competenza, ed ai quali sarà 
cura del nostro Comune inviare copie del DVD nel numero richiesto. 



Legge 30 marzo 2004, n. 92

"Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, 

 dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione

 di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004

   Art. 1.
    1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare
 la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
    2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici
 eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni 
ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di 
quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario
 e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo
 il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale 
 del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle 
comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.
    
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3 
della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro 
degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta
 riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3
 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
    
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.
    1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste,
 e l’Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento
 di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 all’Istituto regionale per la cultura
 istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 alla Società
 di studi fiumani.
    2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro annui a 
decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
 ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
 «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, 
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
    
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
    1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, 
dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale
 sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo 
onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell’autorizzazione
 di spesa di cui all’articolo 7, comma 1.
    2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo
e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato,
 in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti 
dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l’anno 1950,
 qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, 
escludendo quelli che sono morti in combattimento.
    3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone 
di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia.

Art. 4.
    1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate 
da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui 
si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento 
possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
    2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all’articolo 5, 
tutta la documentazione raccolta viene devoluta all’Archivio centrale dello Stato.

Art. 5.
    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di dieci membri,
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio
 degli uffici storici degli stati maggiori dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma 
 dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, 
da un esperto designato dall’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste,
 da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell’Istria, 
di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell’interno. 
La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude 
dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell’articolo 3 per le quali sia accertato, 
con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.
    2. La commissione, nell’esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, 
dei superstiti e dell’opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati 
dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni
 scientifiche sull’argomento.
Art. 6.
    1. L’insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati
annualmente con cerimonia collettiva.
    2. La commissione di cui all’articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche 
 dell’insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», 
nonché del diploma.
    
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 7.
    1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per l’anno 2004. 
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente 
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
 le occorrenti variazioni di bilancio.
    
3. Dall’attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.




1 commento: