DOMENICA
9 FEBBRAIO 2013 ALLE ORE 15.30
In
occasione delle Celebrazioni del 10 anniversario
dell'istituzione
del
Giorno del Ricordo, il Gruppo
Ermada Flavio Vidonis in
collaborazione con il Comitato Dieci Febbraio, la Lega
Nazionale,
l'ANVGD Trieste, Libero Comune di Pola in Esilio
ed il Gruppo Speleologico
Flondar deporranno presso
il Monumento
del Villaggio
a ricordo delle Vittime degli Esuli
Istriani, Fiumani e Dalmati.
A
seguire verrà proiettato nella Biblioteca del Villaggio
del
Pescatore il documentario DVD "LA
CISTERNA" realizzato
dal regista Dorino Minigutti e prodotto da Immaginaria in
collaborazione con lo stesso Libero Comune grazie al
contributo
del Fondo Regionale per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia
La
cittadinanza è invitata a partecipare.
DVD LA
CISTERNA
Dopo la messa in
onda del nostro documentario “La cisterna” sulla
rete
regionale Rai del Friuli Venezia Giulia e la notizia della sua
uscita su alcuni quotidiani cresce l’interesse nei suoi
confronti
e richieste per poterne disporre sono già pervenute
alla Redazione.
Ultimamente il DVD è stato presentato a Roma, al
Villaggio
Giuliano- Dalmato, su invito di Aldo Clemente, già
Segretario generale dell’Opera
per l’Assistenza ai Profughi
Giuliani e Dalmati, che ha inteso presentarlo, oltre
che agli
esuli, ai rappresentanti delle comunità “foreste” presenti a
Roma.
Buono l’afflusso
di pubblico che ha altamente apprezzato la proiezione del nostro
documentario. Nell’occasione sono state formulate anche
prospettive per futuri
interventi ed iniziative. Il 23 giugno alle
17.30 il DVD, già presentato in passato
presso la sede
dell’Unione degli Istriani, lo sarà anche presso la sede
dell’Associazione
delle Comunità Istriane in via Belpoggio 29/1
a Trieste. Lo scorso 21 aprile, intanto,
il Libero Comune di Pola
in Esilio ha inviato ufficialmente copia del DVD al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica.
Come noto,
l’audiovisivo, concepito dal nostro direttore Silvio Mazzaroli,
è stato
realizzato dal regista Dorino Minigutti e prodotto da
Immaginaria in collaborazione
con lo stesso Libero Comune grazie
al contributo del Fondo Regionale per l’Audiovisivo
del Friuli
Venezia Giulia. È suddiviso in tre parti: un documentario su
Foibe ed Esodo,
interviste ad alcuni istriani “rimasti” e
un’ampia sintesi dello spettacolo teatrale
“La cisterna -
Istria terra amata”. La confezione contiene anche un opuscolo
che
traccia una sintesi delle vicende istriane dalla preistoria
fino ad oggi. Di seguito
pubblichiamo la lettera di presentazione
del DVD e dell’opuscolo nella quale la nostra
associazione
auspica che il Ministero voglia segnalare ai Provveditorati
regionali tale
opera affinché possa avere diffusione nelle
scuole, specie superiori, per le quali
del resto è stata
specificamente pensata. Il nostro Comune in Esilio, fondato nel
1967
a perenne memoria della grande tragedia giuliana e più
specificamente di Pola
e delle sue Vittime, tra i propri fini
istituzionali prioritari annovera la tutela della cultura
istriana
con una serie di iniziative a carattere multimediale, nel cui
ambito trovano
spazio significativo quelle rivolte al mondo della
scuola.
Ciò si colloca
in sintonia con la Legge 30 aprile 2004 istitutiva del “Giorno
del Ricordo”
(approvata dal Parlamento italiano con voto quasi
unanime) e con le più recenti intese
tra gli Organi competenti di
codesto Ministero e le Organizzazioni degli Esuli, culminate
nel
Convegno del 23 febbraio scorso, rivolte a promuovere una più
diffusa conoscenza
giovanile del grande dramma occorso nella
Venezia Giulia ed in Istria fra il 1943 ed il 1947.
In questa
ottica, il Comune di Pola in Esilio ha realizzato, oltre ad una
cospicua serie
di iniziative a mezzo stampa, uno spettacolo
teatrale (“La Cisterna - Istria terra amata”)
che è stato
presentato con successo di critica e di pubblico in molte sedi ed
intende
testimoniare dal vivo la tragedia di una famiglia istriana
travolta dalla guerra
e dalle sue nefaste conseguenze. Stante
l’interesse suscitato dalle rappresentazioni,
l’opera è stata
utilizzata, in forma ridotta e come “filo conduttore”, per la
realizzazione
del DVD che si acclude alla presente e che trova
completamento in un agile libretto
di sintesi storica dalle
origini ai nostri giorni, ad uso precipuo degli studenti e del
corpo insegnante.
Il nostro Comune
è onorato di presentare a codesto Ministero l’acclusa copia
dell’audiovisivo,
che contiene utili integrazioni tratte da
documentari d’epoca e soprattutto da testimonianze
dirette degli
Esuli (in specie di Rovigno e di Pola, che venne abbandonata da
oltre nove decimi
della popolazione residente) ma anche di coloro
che non ebbero la possibilità di esodare
e diedero origine ad una
piccola minoranza di espressione italiana, in un contesto quasi
totalmente
croato. Nel restare a disposizione per ogni ulteriore
supporto informativo che dovesse rendersi
necessario, si chiede di
valutare la congruità dell’iniziativa dal punto di vista della
distribuzione
scolastica, in particolare nelle classi degli
Istituti superiori, e della conseguente segnalazione
ministeriale
agli Organi regionali preposti, per il seguito di competenza, ed
ai quali sarà
cura del nostro Comune inviare copie del DVD nel
numero richiesto.
Legge
30 marzo 2004, n. 92
"Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe,dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessionedi un riconoscimento ai congiunti degli infoibati"
pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n.
86 del 13 aprile 2004
Art.
1.
1.
La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo»
al fine di conservare e rinnovare
la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle
loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
2.
Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per
diffondere la conoscenza dei tragici
eventi presso i giovani delle
scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di
istituzioni
ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri
e dibattiti in modo da conservare la memoria di
quelle vicende.
Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio
culturale, storico, letterario
e artistico degli italiani
dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare
ponendo in rilievo
il contributo degli stessi, negli anni
trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale
del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a
preservare le tradizioni delle
comunità istriano-dalmate
residenti nel territorio nazionale e all’estero.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3
della legge 27 maggio
1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di
lavoro
degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali,
costituisce giorno di vacanza o comporta
riduzione di orario per
le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.
Sono riconosciuti il Museo della civiltà
istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste,
e l’Archivio museo
storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un
finanziamento
di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004
all’Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata
(IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 alla
Società
di studi fiumani.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo,
pari a 200.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di
bilancio.
1.
Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai
congiunti fino al sesto grado di coloro che,
dall’8 settembre
1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province
dell’attuale confine orientale
sono stati soppressi e
infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a
domanda e a titolo
onorifico senza assegni, una apposita insegna
metallica con relativo diploma nei limiti dell’autorizzazione
di
spesa di cui all’articolo 7, comma 1.
2.
Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi
e quanti, nello stesso periodo
e nelle stesse zone, sono stati
soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato,
in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere
concesso anche ai congiunti
dei cittadini italiani che persero la
vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l’anno 1950,
qualora la
morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e
prigionia,
escludendo quelli che sono morti in
combattimento.
3.
Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi
nei modi e nelle zone
di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano
volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia.
1.
Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, devono essere corredate
da una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della
località, della data in cui
si sa o si ritiene sia avvenuta la
soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni
documento
possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti
a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
2.
Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni
dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Dopo il
completamento dei lavori della commissione di cui all’articolo
5,
tutta la documentazione raccolta viene devoluta all’Archivio
centrale dello Stato.
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una
commissione di dieci membri,
presieduta dal Presidente del
Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta
dai capi servizio
degli uffici storici degli stati maggiori
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma
dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le
onoranze ai caduti delle foibe,
da un esperto designato
dall’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata
di Trieste,
da un esperto designato dalla Federazione delle
associazioni degli esuli dell’Istria,
di Fiume e della Dalmazia,
nonché da un funzionario del Ministero dell’interno.
La
partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo
gratuito. La commissione esclude
dal riconoscimento i congiunti
delle vittime perite ai sensi dell’articolo 3 per le quali sia
accertato,
con sentenza, il compimento di delitti efferati contro
la persona.
2.
La commissione, nell’esame delle domande, può avvalersi delle
testimonianze, scritte e orali,
dei superstiti e dell’opera e
del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati
dalle
associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti
anche tra autori di pubblicazioni
scientifiche sull’argomento.
1.
L’insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della
Repubblica sono consegnati
annualmente con cerimonia collettiva.
2.
La commissione di cui all’articolo 5 è insediata entro due mesi
dalla data di entrata in vigore
della presente legge e procede
immediatamente alla determinazione delle caratteristiche
dell’insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la
scritta «La Repubblica italiana ricorda»,
nonché del
diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1.
Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, è autorizzata la
spesa di 172.508 euro per l’anno 2004.
Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Dall’attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
www.youtube.com/watch?v=S82zbb0G8cA
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